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Importante Buoni acquisto stupefacenti

Con l’abrogazione dell’articolo 39 del DPR 309/90 non è più utilizzabile il bollettario buoni acquisto di modello conforme a quanto previsto dal DM 20 aprile 1976, sostituito dal modello per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali di modello conforme a quanto previsto dal DM 18/12/2006. I bollettari di vecchio modello parzialmente utilizzati devono essere chiusi con riferimento alla legge 79/14 e conservati in farmacia per lo stesso tempo dei registri di entrata e uscita. Eventuali bollettari ancora inutilizzati possono essere restituiti all’Ordine che li aveva consegnati. Gli ordini effettuati con il vecchio modello dopo l’entrata in vigore della legge 79/14, devono essere sostituiti utilizzando il BA di modello conforme a quanto previsto dal DM 18/12/2006.”
Pertanto, per l’approvvigionamento di medicinali stupefacenti compresi nella “tabella dei medicinali” sezioni A, B, C le farmacie devono utilizzare esclusivamente i buoni acquisto approvati con il DM 18 dicembre 2006 (all. 2)
Nella sezione circolari è presente un modello di buono acquisto in formato word (all. 3) ed un prospetto con le istruzioni per la compilazione (all. 4).

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09/06/2014
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